Decreto Legge n.127 del 21/09/2021: Green pass esteso a tutti i lavoratori

In data 21/09/21 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021

Le disposizioni di maggiore interesse per il settore economico privato sono contenute all’articolo 3

Riassumiamo qui di seguito i punti più importanti:

  • Dal 15/10 è obbligatorio il green pass per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, sia come dipendente che come titolare o lavoratore autonomo senza alcuna esclusione che non sia certificata da documentazione medico/sanitaria.
  • L’eventuale esclusione si applica unicamente per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente ed esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale.
  • I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni adottando un atto formale con cui viene individuato il soggetto incaricato dei controlli e della rilevazione delle infrazioni, nonché le modalità operative per l’espletamento di tale obbligo. 
Operativamente sarà opportuno nominare più addetti in modo da garantire:
    1) che siano coperti tutti i punti di accesso e turni di lavoro, soprattutto in relazione ad aree e orari meno presidiati;
    2) che siano verificati anche i controllori stessi e i Datori di Lavoro.
Per non violare la norma sulla privacy è vietato conservare copia del green pass del lavoratore oppure tenere un registro con le scadenze del green pass dei lavoratori.
  • Secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021 la verifica del Green Pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR Code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
  • I lavoratori sprovvisti di green pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e comunque, non oltre il 31-12-21, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso.
  • Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore (sostituendolo) per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione (massimo 10 giorni rinnovabili per una sola volta), fermo restando il termine del 31-12-21.
  • La certificazione si ottiene attraverso una delle seguenti modalità:
    i. Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
    ii. Essere negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
    iii. Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
  • L’accesso dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde ai luoghi di lavoro è punito con una sanzione amministrativa da €600 a 1500.
    I datori di lavoro che non adottano le misure organizzative per la verifica del green Pass, non effettuano tale controllo o consentono l’accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di certificazione verde sono puniti con una sanzione amministrativa da €400 a 1000.